Fatti

In questa vicenda, la Banca P ha concesso un prestito di 25'000 CHF a W, garantito da un quadro attribuito a Jean Baptiste Oudry, stimato in 90'000 CHF. Dopo un ritardo di tre rate, la Banca ha incaricato una galleria di Zurigo di vendere il pegno di comune accordo. La galleria ha stimato il quadro solo in 8'000 CHF e lo ha venduto a questo prezzo. La Banca ha quindi perseguito W per il saldo insoluto del prestito. W ha contestato il debito e i tribunali cantonali gli hanno infine dato ragione.

Legge

Il DTF ha stabilito che quando il contratto di pegno autorizza il creditore a vendere il pegno di comune accordo, quest'ultimo ha l'obbligo, secondo le regole della buona fede e nella misura dei propri interessi, di evitare al costituente del pegno danni evitabili. Deve in particolare informarlo tempestivamente della data della vendita ed è responsabile del danno se, per sua colpa, il ricavato della vendita risulta insufficiente.

Nel caso di specie, la Banca non ha sufficientemente informato la galleria sul valore stimato e assicurato del quadro di 90'000 CHF. Di fronte a questa notevole differenza di valore, la Banca avrebbe…