Fatti

La controversia oppone la società X. AG in liquidazione (la ricorrente) alla banca Y. (la convenuta) in merito alla costituzione di pegno su azioni quotate e all'appropriazione dell'oggetto del pegno da parte del creditore pignoratizio. Le parti hanno concluso un contratto di pegno, nel quale è stato stipulato che la convenuta era autorizzata a valorizzare le azioni pignorate in modo borsistico o libero. La ricorrente ha contestato l'interpretazione del contratto da parte del tribunale di commercio, che ha considerato che la convenuta era altresì autorizzata a sostituirsi alla ricorrente per la valorizzazione delle azioni.

I fatti chiave sono i seguenti

  • La ricorrente e la convenuta hanno concluso un contratto di pegno il [date], nel quale la convenuta è stata autorizzata a valorizzare le azioni pignorate.
  • La convenuta ha valorizzato le azioni a un prezzo determinato, che la ricorrente ha contestato.
  • Il tribunale di commercio ha considerato che la convenuta era autorizzata a sostituirsi alla ricorrente per la valorizzazione delle azioni, che la ricorrente ha contestato in appello.

Legge

La Corte federale ha esaminato l'interpretazione del contratto di pegno e ha considerato che la convenuta era effettivamente autorizzata a sostituirsi alla ricorrente per la valorizzazione delle azioni. La Corte ha considerato che il contratto di pegno autorizzava la convenuta a valorizzare le azioni in modo borsistico o libero, e che tale autorizzazione implicava altresì la possibilità di sostituirsi alla ricorrente.

La Corte ha altresì esaminato la questione di sapere se l'appropriazione dell'oggetto del pegno da parte del creditore pignoratizio era ammissibile alla luce dell'interdizione legale del patto commissorio. La Corte ha considerato che l'interdizione del patto commissorio mirava a prevenire lo sfruttamento del debitore da parte del creditore, ma che nel caso presente, le condizioni del…