Art. 472 CO
Definizione
1 Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro.
2 Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l’abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il deposito e il conto congiunti soggiacciono in principio alle regole sul mandato (consid. 2)3 citazioni
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2Contratto di deposito; responsabilità del depositario2 citazioni
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3Sorte giuridica del prodotto del rimborso di un'obbligazione accreditata alla banca depositaria (che aveva depositato il titolo presso terzi, in un deposito collettivo) poco prima del ritiro dell'autorizzazione ad eserc…2 citazioni
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4Diritto internazionale privato, rappresentanza, responsabilità di una banca e del suo amministratore2 citazioni
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5Responsabilità del gestore di un ristorante per le cose depositate dal cliente (art. 472 segg1 citazioni
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6DTF 76_II_1541 citazioni18/05/1950 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni21/10/2015 · 1 citazioni de
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Dichiarazione di fallimento senza previo precetto esecutivo1 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / 4. Zivilkammer — ZSU.2024.20 citazioniZSU.2024.2· 27/02/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.