Art. 99 RFF
1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l’ufficio d’esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2 Se non è già inserita nel bando a stregua dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll’avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all’autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell’articolo 9 cpv. 2.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nuova stima di un fondo40 citazioni
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2Nuova stima di un fondo, legittimazione ricorsuale24 citazioni
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3Nuova stima di un fondo a mezzo di periti; tassa dovuta23 citazioni
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4Nuova stima di un fondo; art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF18 citazioni
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5Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)15 citazioni
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6Stima dei pegni manuali nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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Nuova stima di un immobile8 citazioni
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Neuschätzung (Art. 9 Abs. 2 VZG)5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.