Fatti

In una procedura esecutiva per realizzazione di pegno immobiliare, il Tribunale distrettuale di Bülach ha ordinato una nuova stima dell'immobile interessato. Dopo la determinazione di un nuovo valore stimato, il debitore ipotecario ha portato la questione al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo in qualità di autorità cantonale superiore di vigilanza sulla esecuzione e fallimento. Il Tribunale superiore ha respinto la richiesta del ricorrente per una ulteriore (terza) stima.

Contro questa decisione del Tribunale superiore, il debitore ipotecario ha presentato ricorso alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che secondo il testo e lo scopo degli art. 9 cpv. 2 e art. 99 cpv. 2 dell'Ordinanza del Tribunale federale sulla realizzazione forzata di fondi (VZG), le parti hanno diritto solo a una nuova stima da parte di esperti, ma non a una perizia supplementare da parte dell'autorità cantonale superiore di vigilanza.

Sebbene i Cantoni…