Art. 9 RFF
1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall’assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l’esistenza.
2 Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall’ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell’Autorità cantonale di vigilanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nuova stima di un fondo55 citazioni
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2Stima del valore venale di una particella sulla quale si sta edificando un edificio43 citazioni
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3Nuova stima di un fondo a mezzo di periti; tassa dovuta35 citazioni
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4Assistenza giudiziaria34 citazioni
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5Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)26 citazioni
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6Stima dei pegni manuali nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno23 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni
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13 citazioni
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10 citazioni
Ultime sentenze del TF
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