Art. 9 RFF

1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall’assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l’esistenza.
2 Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall’ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell’Autorità cantonale di vigilanza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nuova stima di un fondo
    · 04/10/2007 · 55 citazioni Riassunto
  2. 2
    Stima del valore venale di una particella sulla quale si sta edificando un edificio
    · 02/06/1994 · 43 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nuova stima di un fondo a mezzo di periti; tassa dovuta
    · 13/12/2004 · 35 citazioni Riassunto
  4. 4
    Assistenza giudiziaria
    · 18/12/2008 · 34 citazioni Riassunto
  5. 5
    Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)
    · 24/09/1996 · 26 citazioni Riassunto
  6. 6
    Stima dei pegni manuali nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno
    · 12/03/1975 · 23 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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