Fatti
Il ricorrente [X.] era debitore e proprietario di un pegno di un immobile che doveva essere realizzato dall'ufficio esecuzioni di Ägerital nell'ambito di una procedura esecutiva. L'ufficio esecuzioni aveva fissato il valore stimato dell'immobile a Fr. 2'630'000.--. [X.] ha presentato reclamo contro questa stima all'autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimento (Tribunale superiore del Cantone di Zugo). L'autorità di vigilanza ha richiesto una nuova stima da parte di un altro perito, che ha stimato il valore a Fr. 1'655'000.--. Infine, l'autorità di vigilanza ha fissato il valore stimato per la realizzazione dell'immobile a Fr. 1'870'000.--.
Legge
Il Tribunale federale ha rilevato che l'autorità di vigilanza è autorizzata, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 RFF, a fissare definitivamente il valore stimato determinante dopo aver richiesto una nuova stima. Il Tribunale federale può solo verificare se la procedura sia stata rispettata e se l'autorità di vigilanza abbia ecceduto o abusato del suo potere discrezionale. Il Tribunale federale non ha riscontrato alcuna violazione del diritto in questo caso.…