Fatti
La [A. SA] (proprietaria del pegno) ha impugnato la decisione del Tribunale cantonale dei Grigioni, sezione di esecuzione e fallimento in qualità di autorità di vigilanza sulla procedura di esecuzione e sul fallimento del 21 dicembre 2022 (KSK 22 56). Oggetto della controversia era la nuova stima di tre immobili (Sxxx, Syyy, Szzz) siti nel Comune di [U.] , effettuata nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata con diritto di pegno da parte dell’ufficio d’esecuzione della Regione Maloja.
Il 16 marzo 2022 l’ufficio d’esecuzione aveva comunicato la stima ufficiale degli immobili: fr. 5'150'000.-- per gli immobili Sxxx e Syyy e fr. 1'170'000.-- per l’immobile Szzz. Il debitore [B.] e la proprietaria del pegno [A. SA] hanno chiesto al Tribunale cantonale una nuova stima da parte di un perito. Con decisione del 5 maggio 2022, il Tribunale cantonale ha disposto la nuova stima e ha incaricato l’ufficio d’esecuzione di procedere, previo versamento di un acconto spese, a una nuova valutazione da parte di un perito. La [A. SA] ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale (sentenza 5A_370/2022 del 24 novembre 2022), che ha annullato la decisione del Tribunale cantonale per violazione dell’obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale cantonale ha confermato con decisione del 21 dicembre 2022 il proprio originario punto di vista, senza modificare il dispositivo. La [A. SA] ha quindi presentato il 12 gennaio 2023 ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione e la rimessione della causa al Tribunale cantonale per la nomina di un perito e per il rispetto di determinate formalità procedurali, in particolare l’audizione delle parti e la possibilità di presentare domande di integrazione e chiarimenti.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il Tribunale cantonale, delegando la nuova stima all’ufficio d’esecuzione, avesse violato il diritto federale. La ricorrente sosteneva che il Tribunale cantonale, rinviando la causa all’ufficio d’esecuzione senza procedere di persona alla scelta del perito e senza rispettare le formalità procedurali del Codice di procedura civile (CPC) – in particolare l’art. 183 cpv. 1 CPC (audizione delle parti prima della redazione della perizia) e gli art. 185 ss. CPC (istruzione peritale e domande di integrazione) – avesse violato il diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 1 in combinato disposto con art. 30 cpv. 1 Cost.).
Il Tribunale federale ha precisato che la nuova stima ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 RFF non costituisce una perizia giudiziale ai sensi del CPC, bensì rimane un atto dell’ufficio d’esecuzione. Pertanto, le norme procedurali del CPC non sono direttamente applicabili. L’autorità di vigilanza è competente a disporre la nuova stima, ma può delegare determinate attività esecutive – come la scelta del perito e la fissazione dell’acconto spese – all’ufficio d’esecuzione. Tale delega è conforme al diritto federale, purché le parti possano far valere il proprio diritto di essere sentite. L’ufficio d’esecuzione deve quindi offrire alle parti la possibilità di esprimersi sulla persona del perito prima della sua nomina e di far valere eventuali motivi di ricusazione o obiezioni in merito all’idoneità professionale. Spetta comunque all’autorità di vigilanza determinare il valore di stima…