Art. 10 LEF
Ricusazione
1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: 1. negli affari propri; 2. negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; 2bis. negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; 3. negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; 4. negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lett. semplice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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17 citazioni
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2Dovere di ricusazione dei funzionari degli uffici di fallimento; art. 10 cpv. 1 num. 3 LEF5 citazioni
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33 citazioni
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4Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio3 citazioni
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5Ricusazione di membri dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 10 LEF)2 citazioni
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6DTF 36_I_1481 citazioni18/05/1910 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Liegenschaftssteigerung9 citazioni
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6 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskommission — KBE.2024.213 citazioniKBE.2024.21· 09/07/2024 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.