Art. 10 LEF

Ricusazione

1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: 1. negli affari propri; 2. negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; 2bis. negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; 3. negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; 4. negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lett. semplice.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 02/12/1971 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Dovere di ricusazione dei funzionari degli uffici di fallimento; art. 10 cpv. 1 num. 3 LEF
    · 26/11/1973 · 5 citazioni
  3. 3
    · 17/01/1978 · 3 citazioni
  4. 4
    Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio
    · 19/09/1968 · 3 citazioni
  5. 5
    Ricusazione di membri dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 10 LEF)
    · 05/12/2002 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 36_I_148
    18/05/1910 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Liegenschaftssteigerung
    · 29/04/2010 · 9 citazioni de Riassunto
  • 20/03/2023 · 6 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Zivilgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskommission — KBE.2024.21
    KBE.2024.21
    · 09/07/2024 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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