Fatti
Nell'ambito di un reclamo presentato contro l'Ufficio esecuzioni, la ricorrente X. ha chiesto la ricusazione della maggioranza dei membri della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale. Tre giudici si sono ricusati o hanno accettato la loro ricusazione, mentre altri tre l'hanno contestata. Il 17 settembre 2002, un tribunale composto da giudici cantonali e supplenti non ricusati ha respinto le richieste di ricusazione nei confronti di questi ultimi. La ricorrente ha impugnato questa decisione con un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale.Legge
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha stabilito che la decisione relativa a una richiesta di ricusazione non può essere deferita al Tribunale federale mediante un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF. Infatti, questa decisione non è una decisione dell'autorità cantonale (superiore) di vigilanza che statuisce sulle conclusioni formulate contro una misura (o un'omissione) delle autorità di esecuzione o di fallimento. Inoltre, la decisione relativa alla ricusazione è una decisione incidentale, contro la quale il ricorso basato sull'art. 19 LEF non è in linea di principio ammesso.
L'unico rimedio giuridico a disposizione…