Fatti
In due procedure esecutive dello Stato di Berna contro il debitore esecutato, quest'ultimo ha chiesto che gli impiegati dell'ufficio esecuzioni 2 di Berna nonché i membri dell'autorità di vigilanza cantonale si astengano, in quanto dipendenti del creditore esecutante. L'autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimento del Cantone di Berna ha respinto la richiesta di ricusazione.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dal debitore esecutato contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che l'obbligo di astensione previsto dall'art. 10 cpv. 1 n. 3 LEF non si applica già quando si tratta di un'esecuzione del Cantone, con la cui riscossione il funzionario o l'impiegato in questione non ha altrimenti nulla a che fare. Altrimenti, tali esecuzioni non potrebbero più essere effettuate correttamente, poiché anche il sostituto o il supplente dovrebbero astenersi.
Un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 n. 3 LEF potrebbe essere ammesso al massimo se il funzionario incaricato dell'esecuzione avesse un rapporto…