Fatti
Il 5 luglio 2006 l'Ufficio delle esecuzioni di Zurigo 4 ha comunicato alla X. AG in liquidazione, nell'ambito dell'esecuzione in corso per realizzazione di pegno immobiliare, il valore stimato dall'Ufficio del fondo immobiliare Reg. fondiario n. y, Cat. n. z, Piano 10, edificio commerciale in via S. a Zurigo. Il valore è stato fissato dall'esperto a Fr. 1'900'000.-. La X. AG in liquidazione ha quindi richiesto una nuova stima, accolta dal Tribunale distrettuale. Il perito proposto da quest'ultimo, il sig. V., ha fissato il valore di mercato dell'immobile a Fr. 1'666'000.-. Contro ciò la X. AG in liquidazione ha sollevato obiezioni e ha chiesto di fissare il valore di mercato a Fr. 2'998'500.-. Il Tribunale distrettuale ha respinto questa richiesta e confermato il valore stimato di Fr. 1'666'000.-. La X. AG in liquidazione si è quindi rivolta al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha respinto anche il ricorso. Con ricorso in materia civile, la X. AG in liquidazione ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale superiore e di ordinare una perizia supplementare.
Legge
3. Dopo la ricezione della richiesta di realizzazione, l'ufficiale delle esecuzioni ordina la stima dell'immobile gravato da pegno immobiliare, al fine di determinarne il presumibile valore di mercato. Dietro anticipo delle spese, ogni parte interessata può richiedere una nuova stima da parte di un perito. Le controversie sull'entità della stima sono decise in via definitiva dall'autorità cantonale di vigilanza. Il Tribunale federale può solo verificare se sia stato rispettato il procedimento determinante e se l'autorità cantonale di vigilanza abbia ecceduto o abusato del suo potere discrezionale.
4. La stima deve determinare il presumibile valore di mercato dell'immobile, non un valore il più alto…