Art. 140 LEF
Appuramento dell’elenco oneri. Stima
1 Prima dell’incanto, l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
2 L’ufficiale comunica l’elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.
3 L’ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione di un immobile pignorato; stima (art. 140 cpv. 3 LEF)12 citazioni
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2Termine per l'insinuazione delle pretese prima della vendita all'incanto dell'immobile (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, art. 36 cpv. 1 RFF)9 citazioni
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3Vendita di immobili; contestazione dell'elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF, 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF)6 citazioni
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4Contestazione dell'elenco degli oneri (art. 140 cpv. 2 LEF)6 citazioni
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5Realizzazione di un immobile nel fallimento6 citazioni
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6Contestazione dell'elenco degli oneri di un fondo (art. 140 cpv. 2 LEF; art. 39 RFF); considerazione di una cartella ipotecaria (art. 842 CC) ceduta al creditore a titolo di garanzia (art. 35 cpv. 2 RFF)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ansetzung eines Steigerungstermins4 citazioni
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Steigerungsbedingungen, Lastenverzeichnis (Grundpfandverwertung)3 citazioni
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Nuova stima di un immobile3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.