Fatti
Il 16 gennaio 1996, la Banca B. ha concesso ad A. un mutuo ipotecario di 940'000 franchi, portando il limite di credito da 460'000 a 1'400'000 franchi. A garanzia di questo credito, A. ha ceduto alla banca due cartelle ipotecarie, una di 1'040'000 franchi al tasso di interesse massimo dell'8% e l'altra di 370'000 franchi al tasso di interesse massimo del 10%, gravanti su un appezzamento di terreno in primo e secondo grado.
Dopo aver disdetto il credito e messo in mora A. per il pagamento, la banca ha fatto notificare due procedure esecutive di realizzazione del pegno immobiliare. Le opposizioni sono state provvisoriamente revocate fino a concorrenza degli importi delle cartelle ipotecarie, ossia 370'000 franchi con interesse al 10% e 1'040'000 franchi con interesse al 5%.
In sede di realizzazione, la banca è stata iscritta nello stato dei costi per un importo totale di 1'916'740 franchi, corrispondente al valore nominale delle due cartelle ipotecarie, con gli interessi concordati dell'8% e del 10%. A. ha contestato questo stato dei costi, ritenendo che gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati secondo i tassi e i periodi considerati nelle decisioni di revoca del pignoramento.
Legge
La Corte ha ritenuto che quando un creditore riceve una cartella ipotecaria in garanzia, occorre distinguere il credito astratto incorporato nel titolo (il credito cartolare) e il credito causale derivante dal rapporto contrattuale di base (il credito garantito). Nella procedura esecutiva di realizzazione del pegno, il creditore può far valere il credito cartolare nella sua interezza, compresi gli interessi ai tassi concordati, finché l'importo totale di tale credito non supera quello del credito garantito.
Nel caso di specie, il credito totale della banca sulla base del rapporto contrattuale di base ammontava a 3'352'887 franchi, mentre l'importo…