Art. 818 CC
Estensione della garanzia
1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: 1. per il credito capitale; 2. per le spese dell’esecuzione e per gli interessi di mora; 3. per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall’ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.
2 L’interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contestazione dell'elenco degli oneri di un fondo (art. 140 cpv. 2 LEF; art. 39 RFF); considerazione di una cartella ipotecaria (art. 842 CC) ceduta al creditore a titolo di garanzia (art. 35 cpv. 2 RFF)7 citazioni
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2Ipoteca degli artigiani e imprenditori; garanzia offerta dal proprietario per il credito preteso (art. 839 cpv. 3 CC), interessi di mora (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC); arbitrio5 citazioni
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3Impugnazione di una graduatoria5 citazioni
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4Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare; art. 818 cpv. 2 CC2 citazioni
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5Interessi effettivamente dovuti garantiti dalla cartella ipotecaria: interessi del credito di base o interessi del credito incorporato nella cartella ipotecaria? Riepilogo dei principi relativi alla cartella ipotecaria…1 citazioni
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6DTF 51_II_1481 citazioni16/01/1925 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Lastenverzeichnis (Beschwerde über das Betreibungsamt Wädenswil)1 citazioniPS120120· 06/07/2012 · 1 citazioni de
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Klage auf Lastenbereinigung1 citazioni
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Eintragung des gesetzlichen Pfandrechts / Verjährung Steuerforderung1 citazioniSGSTA.2002.116· 05/07/1991 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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