Art. 104 CO
In genere
1 Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.
2 Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.
3 Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Referto d'arbitratore; esigibilità di un credito relativo al prezzo di vendita; messa in mora mediante diffida di pagamento90 citazioni
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2Interesse di mora e interesse del danno72 citazioni
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3Predisposizione costituzionale; diritto preferenziale; interesse del danno e interesse di mora60 citazioni
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455 citazioni
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5Interessi sul rimborso di acconti versati (su una base illegale) per le prestazioni di servizio relative al sistema48 citazioni
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6Pretese di regresso; interesse moratorio31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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75 citazioni
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21 citazioni24/01/2011 · 21 citazioni de
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Einstellung der Taggeldleistungen wegen Verletzung der vertraglich vereinbarten Schadenminderungspflicht21 citazioniKK.2005.00009· 26/03/2006 · 21 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.