Fatti

Axpo Power AG e altri gestori di centrali elettriche avevano effettuato nel 2009 e 2010 pagamenti in acconto per i costi dei servizi di sistema a Swissgrid AG, sebbene il fondamento giuridico per tali pagamenti (art. 31b cpv. 2 OAEl) fosse in seguito dichiarato illegale dal Tribunale federale. I gestori delle centrali elettriche hanno quindi richiesto il rimborso di tali pagamenti, maggiorati degli interessi di mora.

Il Tribunale federale doveva decidere a partire da quando fossero dovuti gli interessi di mora sugli importi da rimborsare e in quale misura fossero da calcolare. In particolare, si trattava di stabilire se fosse necessaria una diffida per far decorrere il ritardo del debitore oppure se i pagamenti con riserva potessero già essere considerati come diffida.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i pagamenti con riserva non costituivano ancora una diffida e pertanto non avevano fatto decorrere il ritardo. Una diffida era necessaria per far decorrere il ritardo del debitore e quindi l'inizio del calcolo degli interessi. Poiché tale diffida è avvenuta solo il 10 febbraio 2011, gli interessi di mora sono dovuti solo a partire da tale data.

Inoltre, il Tribunale federale ha negato il diritto a interessi compensativi. Sebbene in casi eccezionali, in cui qualcuno è obbligato a una prestazione in base a una decisione illegittima e la effettua con riserva, possa essere giustificato un interesse…