Fatti

Il signor A., nato nel 1956, è stato alle dipendenze della società B. AG dal 1° maggio 1995 al 22 ottobre 2004 ed era assicurato presso la Fondazione collettiva LPP Swiss Life (di seguito: Swiss Life) nell'ambito di questo rapporto di lavoro. Dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2006 ha percepito indennità di disoccupazione ed era quindi affiliato alla Fondazione istituto di previdenza LPP (di seguito: Fondazione istituto di previdenza).

Il 20 aprile 2007 l'assicurato si è annunciato all'assicurazione invalidità per la riscossione di prestazioni, a seguito di che l'ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita AI parziale a decorrere dal 1° marzo 2007. Poiché la Swiss Life ha rifiutato l'erogazione di prestazioni d'invalidità, la Fondazione istituto di previdenza gli ha concesso a titolo di prestazione anticipata una rendita d'invalidità parziale a decorrere dal 29 dicembre 2010.

Il 29 dicembre 2015 la Fondazione istituto di previdenza ha presentato un'azione chiedendo che venisse accertato che la Swiss Life è tenuta a prestazioni e che debba rimborsare le rendite erogate al signor A. dal 29 dicembre 2010, maggiorate degli interessi del 5% a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Fondazione istituto di previdenza, nella misura in cui vi è entrato nel merito. Ha motivato come segue:

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel diritto della sicurezza sociale - a meno che la legge non preveda diversamente - non sussiste in linea di principio alcun obbligo di corrispondere interessi di mora. Questa…