Art. 842 CC

1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.
2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.
3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cartella ipotecaria quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione
    · 06/11/2007 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contestazione dell'elenco degli oneri di un fondo (art. 140 cpv. 2 LEF; art. 39 RFF); considerazione di una cartella ipotecaria (art. 842 CC) ceduta al creditore a titolo di garanzia (art. 35 cpv. 2 RFF)
    · 02/02/2010 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Riconsegna di una cartella ipotecaria
    · 04/10/2004 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 2 LEF)
    · 29/06/1963 · 2 citazioni
  5. 5
    Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore
    · 21/12/2018 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private
    · 01/06/1999 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta di revoca
    · 13/05/2020 · 3 citazioni de
  • 06/11/2007 · 3 citazioni de
  • Azione di rettifica del registro fondiario (cancellazione di cartelle ipotecarie)
    · 04/03/2026 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.