Art. 842 CC
1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.
2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.
3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cartella ipotecaria quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione19 citazioni
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2Contestazione dell'elenco degli oneri di un fondo (art. 140 cpv. 2 LEF; art. 39 RFF); considerazione di una cartella ipotecaria (art. 842 CC) ceduta al creditore a titolo di garanzia (art. 35 cpv. 2 RFF)7 citazioni
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3Riconsegna di una cartella ipotecaria4 citazioni
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4Attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 2 LEF)2 citazioni
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5Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore1 citazioni
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6Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta di revoca3 citazioni
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3 citazioni06/11/2007 · 3 citazioni de
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Azione di rettifica del registro fondiario (cancellazione di cartelle ipotecarie)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.