Fatti

La banca X. ha avviato un'esecuzione per la realizzazione del pegno immobiliare contro Y. e Z. Come titolo di rilascio, ha invocato un atto di pegno immobiliare (Namenschuldbrief) che le era stato trasferito a titolo di garanzia. Il giudice di primo grado ha concesso il rilascio provvisorio solo per il credito, e non per il diritto di pegno, sul presupposto che Y. e Z. non fossero designati come debitori nell'atto di pegno. La banca ha fatto ricorso contro questa decisione, ma il ricorso è stato respinto dal Tribunale cantonale. La banca ha quindi adito il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che l'atto di pegno immobiliare formi un'unità inscindibile tra il credito garantito e il diritto di pegno. Pertanto, se l'atto di pegno non menziona i debitori perseguiti, non può servire da titolo di rilascio provvisorio, né per il credito, né per il diritto di pegno. Il Tribunale cantonale non ha quindi violato il diritto federale rifiutando il rilascio provvisorio del diritto di pegno.

Il Tribunale federale osserva che, quando il credito garantito è incorporato in…