Art. 856 CC
1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2 Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: 1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; 2. per la cartella ipotecaria documentale, l’annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cartella ipotecaria quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione0 citazioni
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2Cartella ipotecaria e rendita fondiaria; eccezione tratta dalla incapacità di discernimento del debitore; protezione del terzo acquirente in buona fede (art. 872, 865/866 CC)0 citazioni
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3DTF 41_III_2240 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta di revoca2 citazioni
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Kraftloserklärung Schuldbriefe1 citazioniZKBER.2023.38· 12/06/2023 · 1 citazioni de
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1 citazioni06/11/2007 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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