Art. 856 CC

1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2 Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina: 1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario; 2. per la cartella ipotecaria documentale, l’annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cartella ipotecaria quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione
    · 06/11/2007 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cartella ipotecaria e rendita fondiaria; eccezione tratta dalla incapacità di discernimento del debitore; protezione del terzo acquirente in buona fede (art. 872, 865/866 CC)
    · 10/12/1963 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 41_III_224
    01/01/1915 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta di revoca
    · 01/06/2006 · 2 citazioni de
  • Kraftloserklärung Schuldbriefe
    ZKBER.2023.38
    · 12/06/2023 · 1 citazioni de
  • 06/11/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.