Art. 858 CC

1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.
2 Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cartella ipotecaria quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione
    · 06/11/2007 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 45_I_311
    04/10/1919 · 1 citazioni
  3. 3
    Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni
    · 16/02/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/11/2007 · 3 citazioni de
  • Lastenbereinigungsklage
    NE220003
    · 28/11/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.