Art. 858 CC
1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.
2 Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cartella ipotecaria quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione2 citazioni
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2DTF 45_I_3111 citazioni04/10/1919 · 1 citazioni
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3Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni06/11/2007 · 3 citazioni de
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Lastenbereinigungsklage0 citazioniNE220003· 28/11/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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