Fatti

Il caso riguarda la questione se il diritto cantonale possa riservare esclusivamente alla persona autorizzata a redigere atti pubblici a livello cantonale la registrazione di una cartella ipotecaria al portatore presso l'ufficio del registro fondiario. La ricorrente sostiene che l'art. 963 cpv. 1 CC le conferisce il diritto di presentare personalmente una cartella ipotecaria al portatore per la registrazione nel registro fondiario, motivo per cui la sua richiesta di registrazione avrebbe dovuto essere accettata.

L'ufficio del registro fondiario di Basilea Città ha respinto la richiesta di registrazione della società F. AG. I ricorsi presentati contro tale decisione sono stati respinti. Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che i presupposti per l'iscrizione nel registro fondiario di cartelle ipotecarie e di rendite fondiarie di proprietà o al portatore sono disciplinati in modo esaustivo dal Codice civile. Il Consiglio federale non può né autorizzare il legislatore cantonale a prescrivere la forma dell'atto pubblico per la loro costituzione, né conferirgli la facoltà di riservare esclusivamente alla persona autorizzata a redigere atti pubblici a livello cantonale la presentazione della richiesta di iscrizione nel registro fondiario.

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 963 cpv. 1 CC, le iscrizioni avvengono sulla base di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo. Una riserva a favore del legislatore cantonale di prescrivere, in determinati casi, una sorta di rappresentanza legale del proprietario avente il…