Art. 859 CC
1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
2 Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
3 L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 45_I_3111 citazioni04/10/1919 · 1 citazioni
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2Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni0 citazioni
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3Decreto federale concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli, del 6 ottobre 1989 (DFLA; RS 211.437.3)0 citazioni
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4DTF 44_II_2470 citazioni19/06/1918 · 0 citazioni
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5DTF 41_III_2240 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta di revoca0 citazioni
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Anfechtung des Kollokationsplanes und des Lastenverzeichnisses0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.