Art. 859 CC

1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
2 Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
3 L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 45_I_311
    04/10/1919 · 1 citazioni
  2. 2
    Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni
    · 16/02/1995 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Decreto federale concernente un limite d'aggravio di pegni su fondi non agricoli, del 6 ottobre 1989 (DFLA; RS 211.437.3)
    · 29/11/1990 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 44_II_247
    19/06/1918 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 41_III_224
    01/01/1915 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta di revoca
    · 01/06/2006 · 0 citazioni de
  • Anfechtung des Kollokationsplanes und des Lastenverzeichnisses
    · 14/03/2003 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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