Art. 656 CC
Iscrizione
1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di compravendita concernente una quota di comproprietà; diritti del compratore contro il titolare di un diritto di prelazione dopo l'esercizio di tale diritto8 citazioni
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2Disdetta di un contratto di locazione dopo l'esecuzione forzata; protrazione del rapporto di locazione dopo il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 272 CO)8 citazioni
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31. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2). 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126…7 citazioni
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4Notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario (art. 948 cpv. 1, 963 cpv. 1 e 972 CC)6 citazioni
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5Registro fondiario, contratto di conferimento in natura6 citazioni
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6Diritto di prelazione dei parenti del venditore a norma dell'art. 6 LPF e del diritto cantonale complementare. 1. Valore litigioso quando la causa concerne la proprietà immobiliare (consid. 1). 2. Lite sorta tra il tito…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni06/11/2017 · 7 citazioni de
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gratuito patrocinio4 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Thurgau und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20142 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.