Fatti
In un fallimento pendente presso l'Ufficio fallimentare R., l'Ufficio esecuzioni S., incaricato dall'Ufficio fallimentare del Cantone di Turgovia, ha effettuato il 30 gennaio 1991 l'aumento all'asta dell'immobile n. ... a S. L'immobile è stato aggiudicato al prezzo di Fr. 961.000,-- alla società X. AG, il cui rappresentante N.Y. aveva presentato l'offerta.
Dopo che l'Ufficio esecuzioni S. ha successivamente appreso che la società X. AG si trova in fallimento dal 5 maggio 1986, ha dichiarato nullo il supplemento di aumento all'asta con decisione del 7 febbraio 1991. Accogliendo il reclamo presentato dalla società X. AG e da N.Y. contro tale decisione, la Commissione di ricorso del Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha deciso il 28 marzo 1991 di annullare la decisione dell'Ufficio esecuzioni del 7 febbraio 1991.
Con un'istanza del 24 giugno 1991, l'Ufficio fallimentare del Cantone di Turgovia ha, tra l'altro, fatto ricorso alla Camera esecutiva e fallimentare del Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale del 28 marzo 1991. Chiede che la decisione menzionata sia annullata e che l'aggiudicazione dell'immobile n. ..., Registro fondiario S., del 30 gennaio 1991 alla società X. AG sia dichiarata nulla.
Legge
Il Tribunale federale entra nel merito del ricorso, poiché l'Ufficio fallimentare del Cantone di Turgovia sostiene che il controverso supplemento di aumento all'asta sia nullo. In caso di nullità, la Camera esecutiva e fallimentare deve intervenire d'ufficio in qualsiasi momento, indipendentemente dal rispetto del termine di ricorso.
Il Tribunale federale afferma che la società X. AG al momento dell'aumento all'asta del 30 gennaio 1991 si…