Art. 195 LEF
In generale
1 Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando: 1. il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti; 2. il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero 3. sia intervenuto un concordato.
2 La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.
3 La rivocazione del fallimento viene pubblicata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Procedura in caso di lacune nell'organizzazione della società20 citazioni
-
2Nozione di danneggiato3 citazioni
-
31. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2). 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126…3 citazioni
-
4DTF 75_III_653 citazioni01/01/1949 · 3 citazioni
-
5Pagamento, prima che la graduatoria sia divenuta definitiva, di un debito anteriore al fallimento; pretesa della massa fallimentare per l'indebito arricchimento (art. 62 CO)2 citazioni
-
6Liquidazione, quale provvedimento di vigilanza, di un intermediario finanziario oberato di debiti che ha accettato soldi dal pubblico, senza disporre della necessaria autorizzazione2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Apertura della procedura fallimentare35 citazioni
-
Chiusura della procedura fallimentare7 citazioni
-
4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.