Fatti

La Klaro GmbH, società iscritta nel registro di commercio del Cantone di San Gallo con sede a Buchs, è stata fondata il 27 luglio 2001. L’oggetto sociale comprendeva il commercio di merci, la pianificazione e lo sviluppo di hardware, software e tecnologie di comunicazione, nonché operazioni finanziarie in nome proprio o per conto di terzi. Il capitale sociale di CHF 20'000.- è stato versato dalla Trans-American Investment Banking Institute Incorporation (USA), con X. quale socio fondatore e amministratore delegato (con firma individuale) e [Y.] quale altro amministratore (con firma collettiva).

A partire da novembre 2003, la Klaro GmbH ha commercializzato con il marchio "AmoFin" un prodotto finanziario in cui garantiva, contro una "premio" pari all’8-10 % dell’importo investito da un terzo, il rifinanziamento di tale somma (inclusa la premio) entro due anni. Per finanziare questa attività, ha speculato con parte delle somme ricevute tramite una piattaforma internet sul mercato dei cambi. Entro il 10 aprile 2004, alla società sono affluiti complessivamente CHF 1,42 milioni.

La Commissione federale delle banche (CFB) ha accertato con provvedimento del 7 giugno 2004 che la Klaro GmbH aveva violato il divieto di ricezione professionale di depositi del pubblico (art. 1 cpv. 2 LBCR, art. 3a OBCR) e ha disposto la sua liquidazione e scioglimento immediato. Contestualmente, ha revocato la rappresentanza agli organi X. e [Y.], ha nominato la Transliq AG quale liquidatrice e ha bloccato tutte le attività patrimoniali della società. La CFB ha inoltre autorizzato la liquidatrice a richiedere un acconto spese e ha fissato i costi del procedimento a CHF 10'000.-.

X. e la Klaro GmbH hanno presentato il 9 luglio 2004 ricorso contro questo provvedimento (2A.399/2004). Il presidente della sezione del Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo, ma ha limitato l’attività della liquidatrice a misure conservative e di conservazione del valore. Il 19 agosto 2004, la CFB ha aperto il fallimento sulla Klaro GmbH (2A.466/2004), ha nominato la Transliq AG quale curatrice fallimentare e ha dichiarato cessati gli effetti del provvedimento del 7 giugno 2004. X. e la Klaro GmbH hanno nuovamente proposto ricorso, chiedendo l’annullamento dell’apertura del fallimento e la nomina di una diversa curatrice fallimentare.

Il Tribunale federale ha respinto entrambi i ricorsi, per quanto abbia ritenuto di pronunciarsi. Ha inoltre esaminato la posizione processuale dell’unico azionista X. e le conseguenze in materia di spese, respingendo le domande di gratuito patrocinio per la persona giuridica.

Legge

1. Legittimazione al ricorso e posizione processuale

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la legittimazione al ricorso dei ricorrenti. Ha constatato che la Klaro GmbH, in quanto società interessata dal provvedimento della CFB, era legittimata a ricorrere in difesa dei propri interessi tutelabili. Gli organi di una società in liquidazione, pur privati della rappresentanza, sono legittimati a impugnare la decisione se agiscono in nome della società. X., in qualità di amministratore delegato con firma individuale, era legittimato a proporre ricorso in rappresentanza della Klaro GmbH. Al contrario, il ricorso di X. in nome proprio è stato respinto per mancanza di un interesse tutelabile, poiché avrebbe potuto agire tramite la società.

2. Applicabilità del diritto bancario e proporzionalità delle misure

La CFB era legittimata a disporre la liquidazione di vigilanza sulla Klaro GmbH, poiché questa aveva ricevuto indebitamente depositi del pubblico in modo professionale. La società non soddisfaceva i presupposti per un’esenzione ai sensi dell’art. 3a cpv. 3 OBCR, poiché le somme ricevute non costituivano corrispettivo di un contratto né conti di regolamento ai sensi della norma. La misura era proporzionata, poiché non era possibile un’autorizzazione successiva e gli organi della società erano oberati. La CFB poteva inoltre liquidare l’intera attività commerciale, poiché le operazioni finanziarie rappresentavano la parte principale dell’attività e una separazione delle attività non era possibile.

3. Apertura del fallimento e sovraindebitamento

L’apertura del fallimento sulla Klaro GmbH era legittima, poiché la società era sovraindebitata. Le situazioni patrimoniali intermedie al 31 dicembre 2003, 31 marzo 2004 e 9 giugno 2004 evidenziavano un sovraindebitamento, aggravato dagli obblighi contrattuali di rimborso nei confronti degli investitori. La CFB poteva applicare le norme speciali del diritto fallimentare bancario (art. 33 segg.…