Art. 221 LEF
Formazione dell’inventario
1 Appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perenzione; conoscenza del danno14 citazioni
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2Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi8 citazioni
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3Garanzia dei beni della massa. 1. L'Ufficio dei fallimenti non ha la facoltà di farsi consegnare oggetti che si trovano in possesso di terzi che ne rivendicano la proprietà, né di proibir loro di disporre degli stessi (…8 citazioni
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4Fallimento; formazione e conservazione della massa (art. 221 sgg8 citazioni
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53 citazioni
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6Diritto dell'ufficio del fallimento di staggire dei beni. 1. La cessazione delle esecuzioni dirette contro il debitore conseguente all'apertura del fallimento (art. 206 LEF) priva di oggetto i processi di rivendicazione…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni13/09/2017 · 3 citazioni de
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Kollokationsplan/Inventar3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.