Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La contribuente ([A. GmbH] in liquidazione) ha impugnato con ricorso del 31 gennaio 2020 la decisione di opposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 13 dicembre 2019, che la obbligava al pagamento dell’imposta preventiva su prestazioni in denaro per il periodo fiscale 2012, per un importo di fr. 243'065.20. L’AFC ha sostanzialmente confermato la pretesa. Il Tribunale amministrativo federale ha istruito il procedimento A-648/2020.
Il 17 marzo 2020 il Tribunale cantonale di Zugo ha dichiarato il fallimento della contribuente. Il liquidatore ha presentato il 6 aprile 2020 una controreplica e il 16 giugno 2020 una triplicazione al Tribunale amministrativo federale, senza menzionare l’apertura del fallimento. Il Tribunale amministrativo federale ha emesso il 3 agosto 2022 un’ordinanza interlocutoria con cui ha invitato la contribuente a ritirare il ricorso o a fornire la prova della legittimazione processuale del liquidatore. La contribuente ha proposto ricorso contro tale ordinanza al Tribunale federale (2C_455/2022), che non è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini.
Con decisione del 6 dicembre 2022 il Tribunale amministrativo federale ha cancellato il ricorso per cessata materia del contendere, poiché la contribuente, dopo l’apertura del fallimento, non era più legittimata a stare in giudizio e il fallimento era stato archiviato per insufficienza di attivo il 18 agosto 2021. La contribuente ha quindi presentato il 20 gennaio 2023 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la prosecuzione del procedimento nonché l’accertamento del giudicato della pretesa controversa e della legittimazione processuale.
Legge
1. Condizioni di ammissibilità e ambito di esame:
Il Tribunale federale ha dichiarato ammissibile il ricorso, poiché erano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ai sensi dell’art. 82 lett. a, art. 83 e contrario, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 89 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF. Ha esaminato d’ufficio il diritto federale con piena cognizione (art. 106 cpv. 1 e art. 95 lett. a LTF) e non era vincolato alle argomentazioni della precedente istanza (sostituzione del motivo). La contribuente non aveva sufficientemente sostanziato la doglianza dei diritti costituzionali, motivo per cui questi non sono stati esaminati (art. 106 cpv. 2 LTF).
2. Legittimazione processuale dopo l’apertura del fallimento:
La legittimazione processuale della contribuente è passata alla curatela fallimentare a seguito dell’apertura del fallimento il 17 marzo 2020 (art. 240 LEF). Il liquidatore agiva da quel momento senza potere di rappresentanza, poiché non aveva informato la curatela né ottenuto la sua approvazione. Gli atti presentati dal liquidatore (controreplica e triplicazione) erano quindi privi di efficacia nei confronti della contribuente (art. 38 cpv. 1 CO). La contribuente ha contestato tale circostanza senza tuttavia eccepire l’arbitrarietà delle valutazioni della precedente istanza (art. 105 cpv. 2 LTF).
3. Effetti dell’apertura del fallimento sul procedimento:
L’apertura del fallimento ha comportato la perdita della capacità processuale della contribuente e l’affidamento alla curatela fallimentare della gestione della massa fallimentare. L’effetto sospensivo disposto dal Tribunale federale il 30 settembre 2020 riguardava esclusivamente le misure esecutive, non l’efficacia dell’apertura del fallimento in sé. La contribuente non poteva quindi essere…