Art. 197 LEF
1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2 Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cessione di crediti futuri e fallimento del cedente. 1. Estensione ed effetti giuridici del "diritto di pegno" generale conferito ai creditori dal fallimento (art. 92, 197 cpv. 1 e 204 cpv. 1 LEF) (consid. 2). 2. Credit…12 citazioni
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2DTF 77_III_3411 citazioni01/01/1951 · 11 citazioni
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3DTF 72_III_838 citazioni24/09/1946 · 8 citazioni
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4Riserva di proprietà; fallimento dell'acquirente. 1. Non è ammissibile chiedere per la prima volta davanti al Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. b OG) la restituzione degli acconti versati, sotto deduzione di un'e…7 citazioni
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5Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…6 citazioni
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66 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni26/09/2019 · 11 citazioni de
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Einstellung der Untersuchung (Falschbeurkundung etc.)8 citazioni
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Chiusura del fallimento4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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