Art. 197 LEF

1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2 Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cessione di crediti futuri e fallimento del cedente. 1. Estensione ed effetti giuridici del "diritto di pegno" generale conferito ai creditori dal fallimento (art. 92, 197 cpv. 1 e 204 cpv. 1 LEF) (consid. 2). 2. Credit…
    · 03/09/1985 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 77_III_34
    01/01/1951 · 11 citazioni
  3. 3
    DTF 72_III_83
    24/09/1946 · 8 citazioni
  4. 4
    Riserva di proprietà; fallimento dell'acquirente. 1. Non è ammissibile chiedere per la prima volta davanti al Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. b OG) la restituzione degli acconti versati, sotto deduzione di un'e…
    · 06/07/1967 · 7 citazioni
  5. 5
    Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…
    · 15/12/1998 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 13/08/1991 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.