Fatti

Il caso riguarda una controversia su un brevetto sviluppato dal direttore X. della società Y. AG. Quando la [Y. AG] è andata in fallimento nel 1989, X. ha fatto valere rivendicazioni di proprietà sul brevetto. Tuttavia, l'ufficio fallimentare ha respinto tali rivendicazioni. Successivamente, X. ha fatto causa al fallimento della [Y. AG] per la separazione del brevetto. Le istanze precedenti, il tribunale monocratico e il tribunale superiore del Cantone di Zurigo, hanno respinto la domanda. Anche il Tribunale federale ha confermato questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale, nella sua motivazione, afferma che secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, l'art. 401 cpv. 3 CO, che prevede un diritto di separazione del fiduciante, non è applicabile al bene fiduciario originario. Il fiduciario deve essere considerato proprietario a pieno titolo del bene fiduciario a lui trasferito, in modo che questo rientri di principio nella sua massa fallimentare o ereditaria. L'art. 401 CO si riferisce solo a cose e valori patrimoniali acquisiti dal fiduciario da terzi, ma non al bene fiduciario originario ceduto dal fiduciante. Il Tribunale federale non vede motivi per discostarsi da questa giurisprudenza e dottrina dominante. La ratio legis dell'art. 401 CO mira a equiparare il più…