Art. 401 CO
Trasmissione dei diritti acquistati
1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
2 Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.
3 Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Surrogazione legale del mandante19 citazioni
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2Costituzione fiduciaria di una società anonima10 citazioni
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39 citazioni
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4Art. 401 CO, 197 LEF: Effetti del fallimento quanto ai beni del mandatario. 1. L'eccezione contituita dall'art. 401 alla regola generale dell'art. 197 LEF è applicabile a qualsiasi forma di mandato, ma si riferisce unic…7 citazioni
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5Cessione legale nell'ambito di un rapporto fiduciario e diritto di compensare di un terzo; compensazione di crediti in valute diverse5 citazioni
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6DTF 70_III_815 citazioni27/12/1944 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni02/03/2004 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.