Art. 401 CO

Trasmissione dei diritti acquistati

1 I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.
2 Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.
3 Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Surrogazione legale del mandante
    · 13/07/1973 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Costituzione fiduciaria di una società anonima
    · 19/12/1989 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 13/08/1991 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 401 CO, 197 LEF: Effetti del fallimento quanto ai beni del mandatario. 1. L'eccezione contituita dall'art. 401 alla regola generale dell'art. 197 LEF è applicabile a qualsiasi forma di mandato, ma si riferisce unic…
    · 29/04/1976 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Cessione legale nell'ambito di un rapporto fiduciario e diritto di compensare di un terzo; compensazione di crediti in valute diverse
    · 02/03/2004 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 70_III_81
    27/12/1944 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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