Fatti

Il 21 marzo 1969, la Feras Anstalt di Vaduz (fiduciante) stipulò un contratto fiduciario con la Banca Vallugano SA di Lugano (fiduciaria), in base al quale la Feras versò 50.000 dollari su un conto presso la banca. Tali fondi dovevano essere prestati, a condizioni prestabilite, "a nome della banca, ma per conto e rischio esclusivo del fiduciante" a determinati enti o privati all'estero. Gli interessi dovevano essere accreditati sul conto del fiduciante, mentre la banca aveva diritto a una commissione sull'importo del prestito.

Nel maggio 1971, la Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ammise la Banca Vallugano al beneficio di una moratoria a scopo di concordato. Il commissario del concordato si oppose all'esclusione dei conti fiduciari dalla moratoria. Successivamente, il concordato con abbandono dell'attivo fu omologato e i crediti dei titolari dei conti fiduciari furono collocati in quinta classe.

I titolari dei conti fiduciari hanno chiesto di estromettere i crediti controversi dagli attivi della massa concordataria e di condannare la banca a versare loro gli importi dei crediti stipulati per loro conto, oltre agli interessi maturati. Essi invocano l'art. 401 CO, sostenendo che la banca ha agito in rapporto di rappresentanza indiretta.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che i contratti in esame rientrano nella disciplina del mandato, in quanto la banca si era impegnata a stipulare, a nome proprio ma nell'interesse del cliente, contratti di mutuo con altre banche attive sull'euromercato. Pertanto, l'art. 401 CO, che disciplina il passaggio dei crediti acquisiti dal mandatario al mandante, trova applicazione.

Il Tribunale ha precisato che…