Fatti
Con ordinanza del 24 febbraio 1997, il Presidente del Tribunale distrettuale di G. ha dichiarato il fallimento di K. a seguito della sua dichiarazione di insolvenza. I creditori E. S. e R. S. hanno presentato un rimedio giuridico ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF per ripristinare il termine per la presentazione, annullare l'ordinanza impugnata e ottenere l'effetto sospensivo. Il Tribunale cantonale di Argovia non è entrato nel merito del rimedio giuridico. Il ricorso di diritto pubblico presentato dai creditori contro tale decisione è rimasto senza esito.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui i creditori, in caso di apertura del fallimento a seguito della dichiarazione di insolvenza del debitore, non sono legittimati a impugnare la decisione di fallimento. Ciò vale anche sotto il nuovo diritto. Il Tribunale federale ha esposto quanto segue:
Dal tenore letterale dell'art. 174 cpv. 1 LEF, che riconosce la legittimazione a impugnare solo alle parti del procedimento di primo grado, si può dedurre un silenzio qualificato del legislatore, che non intende riconoscere tale legittimazione ai creditori non coinvolti nel procedimento fallimentare. Ulteriori motivi sono che il debitore, con la dichiarazione di insolvenza, non può più "provocare" l'apertura…