Fatti

Le ricorrenti A. SA, B. SCI e C. SCI hanno presentato ricorso contro l'archiviazione di un procedimento penale contro D. per vari reati patrimoniali, fallimentari e documentali. Il ricorrente D. era membro del consiglio di amministrazione della H.H. AG, che è stata sciolta e liquidata a causa di un difetto organizzativo ai sensi dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, senza che fosse aperta una procedura fallimentare formale.

L'istanza precedente aveva respinto il ricorso delle ricorrenti, in quanto non aveva riconosciuto loro la qualità di parti lese. Il Tribunale federale ha confermato questa valutazione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, in caso di reati patrimoniali a danno di una società per azioni, né gli azionisti né i creditori della società sono direttamente lesi. La liquidazione fallimentare ai sensi dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO non soddisfa la condizione oggettiva di punibilità dell'apertura del fallimento ai sensi degli art. 163-167 CP, in quanto non si tratta di un'apertura formale del fallimento. Il legislatore, con l'art. 731b CO, non ha introdotto consapevolmente un nuovo motivo di fallimento, ma ha semplicemente istituito una procedura per rimediare a difetti organizzativi.

Solo con l'integrazione dell'art. 731b CO con un nuovo cpv. 4 nel 2021 è stato previsto che i liquidatori, in caso di accertamento di un'eccedenza passiva, debbano segnalare l'apertura del fallimento al tribunale.…