Art. 317 LEF

Nozione

1 Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.
2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Campo di applicazione materiale della Convenzione di Lugano; esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini
    · 08/05/2014 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione
    · 04/02/2008 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Concordato con abbandono dell'attivo; uso dell'eccedenza della liquidazione
    · 26/08/2003 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2). 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126…
    · 02/09/1991 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Fallimento; decisione dell'assemblea dei creditori di sostituire l'amministrazione del fallimento. 1. Le decisioni della seconda e di qualsiasi ulteriore assemblea dei creditori possono essere impugnate soltanto per vio…
    · 17/06/1983 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Chi può proporre la revoca del fallimento? Art. 195 cp. 1 e 317 cp. 3 LEF.
    · 20/08/1959 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.