Art. 317 LEF
Nozione
1 Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.
2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione materiale della Convenzione di Lugano; esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini4 citazioni
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2Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione2 citazioni
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3Concordato con abbandono dell'attivo; uso dell'eccedenza della liquidazione1 citazioni
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41. Legittimazione ricorsuale di un ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF) - in un caso in cui è invocata la nullità di un provvedimento ufficiale (consid. 2). 2. Aggiudicazione in una vendita ai pubblici incanti (art. 126…1 citazioni
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5Fallimento; decisione dell'assemblea dei creditori di sostituire l'amministrazione del fallimento. 1. Le decisioni della seconda e di qualsiasi ulteriore assemblea dei creditori possono essere impugnate soltanto per vio…1 citazioni
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6Chi può proporre la revoca del fallimento? Art. 195 cp. 1 e 317 cp. 3 LEF.1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Kollokation1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.