Art. 799 CC
Iscrizione
1 Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ordinanza N. 1 per l'attuazione della LEF (formulari e registri)2 citazioni
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2DTF 71_II_2622 citazioni01/01/1945 · 2 citazioni
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3La loro stipulazione e modifica non necessitano pertanto di un atto pubblico (consid. 2).1 citazioni
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4DTF 45_I_3111 citazioni04/10/1919 · 1 citazioni
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5Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore0 citazioni
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6Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Beschwerde0 citazioniPS250315· 05/12/2025 · 0 citazioni de
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Richiesta0 citazioniHG220113· 06/02/2025 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.