Art. 799 CC

Iscrizione

1 Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ordinanza N. 1 per l'attuazione della LEF (formulari e registri)
    · 31/08/1961 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 71_II_262
    01/01/1945 · 2 citazioni
  3. 3
    La loro stipulazione e modifica non necessitano pertanto di un atto pubblico (consid. 2).
    · 07/01/1997 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 45_I_311
    04/10/1919 · 1 citazioni
  5. 5
    Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore
    · 21/12/2018 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni
    · 16/02/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Beschwerde
    PS250315
    · 05/12/2025 · 0 citazioni de
  • Richiesta
    HG220113
    · 06/02/2025 · 0 citazioni de
  • 15/06/2020 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.