Art. 20 ORF

Descrizione del fondo

1 La descrizione del fondo contiene dati quali:
  1. a. l’ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo;
  2. b. la superficie e la copertura del suolo degli immobili;
  3. c. eventualmente l’estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti;
  4. d. gli edifici e i loro numeri;
  5. e. il n. di locali e la posizione delle unità di piano;
  6. f. il valore fiscale e assicurativo.
2 I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971–974 CC).
3 L’ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi.
4 Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni
    · 16/02/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.