Art. 20 ORF
Descrizione del fondo
1 La descrizione del fondo contiene dati quali:
- a. l’ubicazione (strada, località, toponimo) del fondo;
- b. la superficie e la copertura del suolo degli immobili;
- c. eventualmente l’estensione della superficie dei diritti per sé stanti e permanenti;
- d. gli edifici e i loro numeri;
- e. il n. di locali e la posizione delle unità di piano;
- f. il valore fiscale e assicurativo.
2 I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971–974 CC).
3 L’ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi.
4 Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione nel registro fondiario di una cartella ipotecaria al portatore; condizioni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni10/12/2010 · 0 citazioni de
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Dienstbarkeit, Fahrwegrecht.0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.