Fatti

Il ricorrente [X.] è proprietario della particella n. 2000, mentre i convenuti [A.] , [B.] , [C.] e [D.] sono comproprietari della particella n. 1000. La particella n. 1000 è coperta da una casa a tre famiglie e confina con la strada pubblica [G.] . I convenuti intendono sostituire la casa con una casa a cinque famiglie con autorimessa e creare un nuovo accesso in direzione sud, verso valle. Questo accesso si basa su un diritto di passaggio registrato nel registro fondiario a carico della particella n. 2000 e a favore della particella n. 1000.

Il Tribunale d'appello del Cantone di Lucerna ha riconosciuto che i convenuti sono autorizzati a utilizzare il diritto di passaggio e che il ricorrente deve tollerare un passaggio di larghezza massima di 3,2 m. La domanda riconvenzionale del ricorrente di cancellazione del diritto di passaggio è stata respinta.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha concluso che è ammissibile in linea di principio. Quindi, ha affrontato la questione se l'iscrizione del diritto di passaggio nel registro fondiario sia ingiustificata. Il ricorrente ha sostenuto che la delimitazione della particella n. 1000 nel 1931 era illegale e che, pertanto, l'iscrizione del diritto di passaggio è ingiustificata.

Il Tribunale federale ha tuttavia concluso che la delimitazione è avvenuta in procedura semplificata e che il proprietario della particella n. 1000, [I.] , in quanto proprietario del fondo gravato da servitù, ha contestualmente dato il suo consenso. Ha anche negato la necessità di un consenso del vicino e proprietario della particella n. 999.

Il Tribunale federale ha esaminato anche la questione se il diritto di passaggio debba…