Art. 736 CC
1 Quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione.
2 Se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell’onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Determinazione dello scopo e cancellazione di un diritto di passo54 citazioni
-
2Cancellazione giudiziale di una servitù (art. 736 CC). 1. L'interesse del fondo dominante, ai sensi dell'art. 736 CC, va inteso come l'interesse del proprietario di tale fondo ad esercitare la servitù, conformemente al…45 citazioni
-
3Soppressione di una servitù; applicazione del principio dell'identità in caso di riunione di due fondi (art. 736 cpv. 1 LEF)17 citazioni
-
4Cancellazione di una servitù di passo per veicoli il cui esercizio è divenuto impossibile16 citazioni
-
5Azione negatoria, servitù per la costruzione e l'esercizio di una linea ad alta tensione, utilizzazione di questa linea per servizi di telecomunicazione14 citazioni
-
6Servitù12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
9 citazioni
-
Dienstbarkeit (Baubeschränkung)6 citazioni
-
Fahrwegrecht6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.