Fatti
X. e Y. sono comproprietari dei fondi n. 515, 2332 e 2366 (precedentemente parti del fondo n. 2112). Un "diritto di passaggio" è iscritto nel registro fondiario a favore di questi immobili, gravando i fondi n. 486 e 500 (precedentemente parti del fondo n. 3441) di proprietà di Z. Questo diritto di passaggio è stato costituito da un atto di servitù del 22 luglio 1968 tra I. e J. Successivamente, nel 1995 è stata costruita una strada pubblica, la U.-Strasse, rendendo il diritto di passaggio privato obsoleto secondo Z., che ne ha quindi chiesto la cancellazione. I tribunali inferiori hanno emesso decisioni contraddittorie, fino a quando il Tribunale federale ha dato ragione ai convenuti X. e Y.Legge
Il Tribunale federale ritiene che il diritto di passaggio privato possa essere cancellato solo se ha completamente perso il suo interesse per il fondo dominante, il che non è il caso qui. Sebbene il fondo dei convenuti sia ora servito da una via pubblica, il diritto di passaggio privato presenta ancora vantaggi rispetto a questa nuova via, in particolare in termini di pendenza, sicurezza e prossimità ai trasporti pubblici. Il Tribunale federale ritiene quindi che i convenuti abbiano ancora un interesse ragionevole a mantenere questo diritto di passaggio privato, conformemente all'art. 736 cpv. 1 CC.
L'interpretazione del contenuto e dell'estensione della servitù deve essere fatta prioritariamente secondo…