Fatti
Il caso riguarda una controversia tra le parti M. e S. sull'esistenza e l'estensione di una servitù prediale (diritto di passaggio pedonale e carraio) a favore di un ex fondo n. 2081, che nel frattempo è stato unito ad un altro fondo n. 5846 per formare l'immobile n. 8104, di proprietà di S.
M. è proprietario dei fondi confinanti n. 5977 e n. 8605, gravati dalla controversa servitù di passaggio pedonale e carraio. M. ha presentato una domanda giudiziale per la cancellazione senza indennizzo della servitù. In subordine, ha chiesto di poter pretendere la completa estinzione della servitù contro indennizzo ai sensi dell'art. 736 cpv. 2 CC.
S. ha presentato una domanda riconvenzionale per l'accertamento che la servitù prediale sussiste a favore dell'intero immobile n. 8104 e che debba essere iscritta nel registro fondiario di conseguenza.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la servitù debba essere cancellata, in quanto per il fondo originariamente dominante n. 2081 non sussiste più alcun interesse all'esercizio della servitù. Il principio dell'identità stabilisce che una servitù non può essere mantenuta per uno scopo diverso da quello per cui è stata costituita.
Attraverso l'unione del fondo dominante n. 2081 con il fondo n. 5846 per formare l'immobile n. 8104, la servitù non può essere riportata in vita, in quanto nemmeno per la parte originariamente dominante del fondo si ravvisa più…