Art. 781 CC
Altre servitù
1 Possono essere costituite delle servitù d’altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all’esercizio del tiro a segno od al transito.
2 Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto.
3 Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione negatoria, servitù per la costruzione e l'esercizio di una linea ad alta tensione, utilizzazione di questa linea per servizi di telecomunicazione17 citazioni
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2Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC)6 citazioni
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3DTF 74_I_415 citazioni22/01/1948 · 5 citazioni
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4Contenuto ed estensione di un diritto di sfruttamento di una cava4 citazioni
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5Servitù personale cedibile (art. 781 cpv. 2 CC); diritto di abitazione3 citazioni
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6Servitù personale (art. 781 CC) su di un fondo di dominio pubblico (diritto di pesca su di un fondo che costituisce parte del lago)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Diritto di passaggio9 citazioni
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Fuss- und Fahrwegrecht3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.