Fatti
La X. AG (ricorrente) e la Y. AG (resistente) dispongono ciascuna di servitù per l'estrazione di ghiaia a carico del fondo n. 324. La resistente estrae sabbia, ghiaia e altri materiali da una parte del fondo e ripristina costantemente le condizioni originarie riempiendo le aree estratte con materiale di scavo, ricoprendole di humus e infine rinverdendole. A suo favore esiste dal 1979 una servitù iscritta nel registro fondiario con la dicitura "diritto di sfruttamento di ghiaia". La ricorrente ha proposto un'azione per vietare alla resistente di depositare sul fondo n. 324 materiale di scavo di qualsiasi tipo e di transitare sul fondo n. 324 con materiale di scavo.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che il "diritto di sfruttamento di ghiaia" iscritto nel registro fondiario a favore della resistente comprende non solo l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali, ma anche il ripristino costante delle condizioni originarie mediante riempimento, apporto di humus e inerbimento delle aree estratte. Questo obbligo di riqualificazione deriva da un lato dagli accordi accessori al…