Art. 730 CC
Oggetto
1 I fondi possono essere gravati da servitù l’uno a favore dell’altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall’usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare.
2 Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall’iscrizione nel registro fondiario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interpretazione di una servitù (art. 738 CC)21 citazioni
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2Servitù fondiaria "diritto d'uso della corte"; interpretazione; aggravamento17 citazioni
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3Servitù prediale datante del 1910 (divieto di esercitare determinate attività commerciali). 1. Se un terzo acquista il fondo serviente dopo l'introduzione del registro fondiario federale o dacchè esiste un altro organo…17 citazioni
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4Servitù prediale, disposizioni contrattuali di natura obbligatoria, estinzione in seguito a rinuncia14 citazioni
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5Iscrizione di una servitù nel registro fondiario11 citazioni
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6Obbligo dell'avente diritto alla servitù di sopportare i costi della costruzione di una strada d'accesso10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grunddienstbarkeit7 citazioni
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5 citazioni17/12/2002 · 5 citazioni de
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Grundbucheintrag (Dienstbarkeit)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.