Fatti

Questa decisione riguarda una controversia tra la comunità ereditaria di [A.] e la comunità dei comproprietari dell'immobile GBB n. 1564 (di seguito "la comunità dei comproprietari") in merito al pagamento di una somma di acquisto per la costruzione di una strada di accesso.

Nel 1979, I. ha venduto una parte della sua particella GBB-1564 ad [A.], concedendo un diritto di passaggio a favore della particella rimanente n. 1564. Il contratto prevedeva che l'acquirente dovesse costruire la strada di accesso e che il committente della particella n. 1564, una volta costruita, dovesse pagare una somma di acquisto proporzionale alla superficie abitabile e alla lunghezza della strada utilizzata, nonché partecipare alle spese di manutenzione nella stessa proporzione.

La particella venduta ad [A.] è stata nuovamente suddivisa in due particelle n. 2218 e 2231. La particella n. 1564 è cambiata più volte di mano ed è stata nuovamente suddivisa. L'11 ottobre 1993, la particella n. 1564 è stata venduta dalla società X. AG alla comunità dei comproprietari, senza menzione dell'obbligo di pagare la somma di acquisto per la costruzione della strada.

Nel 1993, la comunità ereditaria di [A.] ha richiesto alla comunità dei comproprietari il pagamento della somma di 20'330.35 franchi, conformemente al contratto di servitù. Essendo stata rifiutata dalla comunità dei comproprietari, la comunità ereditaria di [A.] ha presentato un reclamo.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della comunità ereditaria di A. La Corte ha ritenuto che gli obblighi legati a una servitù, come il pagamento di una somma di acquisto per la costruzione di una strada di accesso, possano gravare solo sul fondo servente e non sul fondo dominante, conformemente all'art. 730 cpv. 2 CC.

Inoltre, affinché un tale obbligo abbia un effetto reale (obbligazione reale) e vincoli i successori in diritto delle…