Art. 970 CC
Comunicazione di informazioni e consultazione
1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
2 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: 1. la designazione e la descrizione del fondo; 2. il nome e l’identità del proprietario; 3. la forma di proprietà e la data d’acquisto.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.
4 Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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2Pubblicità del registro fondiario. 1. È legittimato a consultare il registro fondiario chi vi abbia un interesse rilevante10 citazioni
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3Pubblicità del registro fondario (art. 970 CC)9 citazioni
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4Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC)8 citazioni
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5DTF 59_I_2525 citazioni11/05/1933 · 5 citazioni
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6Consultazione del registro fondiario (art. 970 CC)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni05/01/2022 · 6 citazioni de
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5 citazioni02/02/2015 · 5 citazioni de
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2 citazioni17/07/2023 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.