Art. 970 CC

Comunicazione di informazioni e consultazione

1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
2 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro: 1. la designazione e la descrizione del fondo; 2. il nome e l’identità del proprietario; 3. la forma di proprietà e la data d’acquisto.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.
4 Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consultazione del registro fondiario (art. 970 e 970a CC)
    · 06/10/2000 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pubblicità del registro fondiario. 1. È legittimato a consultare il registro fondiario chi vi abbia un interesse rilevante
    · 30/08/1983 · 10 citazioni
  3. 3
    Pubblicità del registro fondario (art. 970 CC)
    · 29/03/1985 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pubblicità del registro fondiario (art. 970 CC)
    · 04/12/1986 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 59_I_252
    11/05/1933 · 5 citazioni
  6. 6
    Consultazione del registro fondiario (art. 970 CC)
    · 20/03/1991 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.