Fatti

A. lavora come giornalista nella regione di Basilea e ha condotto ricerche per un servizio sul comportamento commerciale della società immobiliare X. AG. Ha richiesto alla cancelleria distrettuale C. di comunicare gli immobili acquisiti dalla X. AG, dal suo consiglio di amministrazione Y. o dal suo procuratore Z. negli ultimi dodici mesi. La cancelleria distrettuale ha respinto la richiesta, in quanto non può rispondere a richieste di ricerca generiche per motivi di protezione dei dati.

A. ha presentato senza successo un reclamo al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo cantonale. Successivamente ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che le possibilità di consultare il registro fondiario sono state ampliate con la revisione parziale del Codice civile nel 1994. Sebbene la pubblicità del registro fondiario rimanga limitata sotto vari aspetti, il legislatore ha chiaramente indicato che è nell'interesse pubblico e nel legittimo interesse privato che gran parte delle informazioni sulla proprietà degli immobili siano trasparenti.

Per richieste di informazioni come quella in questione, pertanto, si deve fare riferimento all'art. 970 cpv. 2 CC, secondo il quale deve essere dimostrato un interesse meritevole di protezione. Il Tribunale federale ha ritenuto sussistente l'interesse del giornalista, in quanto…