Fatti
Il 30 settembre 1985, X., Y. e la società in nome collettivo Z. hanno venduto un immobile sito a Ginevra alla società anonima E. per la somma di 52'600'000 franchi. Su richiesta delle parti e per motivi di sicurezza personale, il notaio [M.] ha chiesto che la vendita non fosse pubblicata nella Gazzetta ufficiale cantonale. Questa richiesta è stata respinta dal Conservatore del registro fondiario di Ginevra.
L'Autorità di vigilanza del registro fondiario del Cantone di Ginevra ha respinto il ricorso dei venditori contro questa decisione. I venditori e il notaio [M.] hanno quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione dell'autorità cantonale invocando l'invalidità dell'articolo 69 del Regolamento cantonale sul registro fondiario rispetto al diritto federale.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'articolo 970 del Codice civile svizzero disciplini in modo esaustivo la pubblicità fondiaria dal punto di vista del diritto privato. Sebbene i Cantoni possano emanare norme complementari di diritto pubblico, tali norme non devono contraddire il senso o lo spirito del diritto federale.
Nel caso di specie, la pubblicazione ufficiale prevista dall'articolo 69 del regolamento ginevrino contraddice la necessità, secondo il diritto federale, di un interesse legittimo,…